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Vatileaks, i documenti erano riservati ma non fondamentali

Vatican Insider - pubblicato il 24/12/16


La documentazione vaticana in possesso di mons. Lucio Angel Vallejo Balda e finita, con la «complicità» di Francesca Immacolata Chaouqui, nei due libri di Gianluigi Nuzzi (Via crucis) e Emiliano Fittipaldi (Avarizia), era «certamente rimarchevole e ragguardevole per la convenienza e la funzionalità della Santa Sede» e pertanto non andava divulgata, sebbene non era «tale da cagionare una essenziale compromissione della vita e della edificazione della Chiesa e dello Stato» pontificio. E’ un passaggio chiave delle motivazioni della sentenza del processo Vatileaks pubblicate oggi dal tribunale vaticano.


Il processo, iniziato il 24 novembre 2015 e concluso il sette luglio scorso, escluso il reato di associazione criminale, si è concluso col proscioglimento dei due giornalisti per difetto di giurisdizione, ma anche nel merito, e con le condanne, anche se più lievi delle richieste, per monsignor Vallejo Balda (18 mesi per divulgazione di documenti riservati) a Chaouqui (10 mesi per concorso in divulgazione di documenti con pena sospesa per cinque anni). Pochi giorni fa, nel frattempo, il Vaticano ha reso noto che «considerato che il Rev. Vallejo Balda ha già scontato oltre la metà della pena, il Santo Padre Francesco gli ha concesso il beneficio della liberazione condizionale. Si tratta di un provvedimento di clemenza che gli permette di riacquistare la libertà. La pena non è estinta, ma egli gode di libertà condizionale».


Le 86 pagine di motivazioni della sentenza pubblicate oggi dal tribunale presieduto da Giuseppe Dalla Torre ruotano attorno all’articolo 116 bis del codice penale vaticano introdotto dalla legge n. IX promulgata da Papa Francesco l’11 luglio 2013: «Chiunque si procura illegittimamente o rivela notizie o documenti di cui è vietata la divulgazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da euro mille ad euro cinquemila. Se la condotta ha avuto ad oggetto notizie o documenti concernenti gli interessi fondamentali o i rapporti diplomatici della Santa Sede o dello Stato, si applica la pena della reclusione da quattro a otto anni. Se il fatto di cui al comma precedente è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni».


Per quanto riguarda il principale imputato, il collegio giudicante «ritiene che la documentazione valutata e legittimamente raccolta» da monsignor Vallejo Balda, all’epoca segretario della Prefettura degli affari economici e della commissione istruttoria creata da Jorge Mario Bergoglio sullo stato delle finanze vaticane (Cosea) «sia certamente rimarchevole e ragguardevole per la convenienza e la funzionalità della Santa Sede – specialmente nella sua veste di Autorità suprema della Chiesa cattolica – così che si deve quindi opinare – con la sua natura riservata comprovata anche dalla quasi generale protezione tramite password – la proibizione di essere rivelata e divulgata, rientrando quindi nella responsabilità criminale prevista e punita dal primo comma dell’art. 116 bis c. p». Lo stesso Collegio reputa invece che la documentazione «non sia tale da cagionare una essenziale compromissione della vita e della edificazione della Chiesa e dello Stato, o un sostanziale sconvolgimento del bene comune tanto dell’una quanto dell’altro o una lesione determinante dei diritti inviolabili sia del fedele sia del cittadino come singolo o come partecipe di un formazione sociale necessaria all’attuazione della sua personalità, così che la sua rivelazione e la sua divulgazione non incide sulla difesa degli “interessi fondamentali” della Chiesa e dello SCV statuita nel secondo comma dell’art. 116 bis c.p».


Bisogna aver presente, sottolinea peraltro il tribunale vaticano, che «un qualche logoramento e una certa tensione psico-emotiva che hanno tormentato l’imputato L. A. Vallejo Balda dopo la fine dei lavori della COSEA. Come lo stesso imputato rileva nel suo interrogatorio si tratta di una situazione psico-fisica determinata da una pluralità di cause, quali l’atteggiamento anche telematicamente minaccioso dell’imputata F. I. Chaouqui e del marito in seguito alla perdita del lavoro curiale della medesima imputata, il timore che altri – in particolare la dott. F. I. Chaouqui la quale peraltro nega ogni addebito di questa natura e il giornalista E. Fittipaldi, che tuttavia smentisce di sapere qualunque cosa al riguardo  – potesse avere notizie relative o alla Santa Sede, o alla sua situazione economica personale ed alla vita del medesimo imputato e servirsene contro di lui e ancora la sensazione dello stesso Mons. L. Á. Vallejo Balda di essere costantemente sorvegliato» tanto che lo stesso monsignore spagnolo, «non senza qualche fondamento», «arriva a dire: “C’è stato un momento in cui ho temuto per la mia vita”».


Il tribunale dello Stato pontificio stabilisce poi «una complicità certa» di Francesca Immacolata Chaouqui «nel delitto perpetrato» da mons. Vallejo Balda. «Soprattutto dagli atti di causa, secondo quanto si è annotato, si rileva una facilitazione alle attività di rivelazione e di divulgazione dei documenti, in particolare a cagione del rapporto posto in essere tra Mons. L. Á. Vallejo Balda e i giornalisti». Inoltre «la risoluzione a commettere il crimine è stata rafforzata» nel monsignore spagnolo «dal comportamento dell’imputata F. I. Chaouqui», «qualificabile quindi quale complicità morale», «grazie a “sollecitazioni”, “pressioni” e anche a “minacce”». Al contempo, per Chaouqui «occorre poi aver presente, con la sua condizione ecclesiale di membro della COSEA ed il suo stato di persona incensurata, il comportamento processuale, che, pur non del tutto lineare, fin dal momento della sua prima comparsa davanti all’Autorità di polizia giudiziaria, è stato disponibile e collaborativo, e che, specie nella sua dichiarazione del 7 luglio 2016 anteriore alla pronuncia del dispositivo della sentenza, ha mostrato rammarico ed una certa resipiscenza per la propria condotta relativa ai fatti di causa». Il collegio giudicante, è la conclusione, «il Collegio reputa che nei confronti di Francesca Immacolata Chaouqui in relazione al delitto di cui all’art. 116 bis c.p., non si abbia quella prova certa che, invece, si è consolidata per quanto attiene alla perpetrazione di quel medesimo reato in rapporto alla complicità».


Il reato di associazione criminale tra gli imputati, ipotizzato dalla pubblica accusa, è escluso poiché, nei messaggi tra Vallejo e Chaouqui «al di là dei toni a volte accattivanti e a volte aggressivi e, oltre a frequenti allusioni in un lessico difficilmente comprensibile per chi non ha parte nella abitualità della relazione comunicativa – si ha un linguaggio che si evidenzia – almeno per i non iniziati – non adatto a fornire elementi anche soltanto indiziari di una qualche consistenza», e la loro comunicazione via mail o whatsapp «mette a fuoco, tra i medesimi imputati, una condivisione di progetti e di sogni – grandi o piccoli che fossero – ma non offre, neppure in via indiziaria – alcuna solida prospettiva in un’ottica ermeneuticamente decifrabile, tanto meno di natura criminosa».


Nelle motivazioni della sentenza si sottolinea, poi, che, in i fatti addebitati ai giornalisti Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi «non collegandosi agli accadimenti eventualmente compiuti nello Stato e non costituendo, per se stessi, delitto, non radicano la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria dello SCV». Inoltre, «il senso del comportamento delineato dagli imputati E. Fittipaldi e G. Nuzzi, la cui giustificabilità operativa è agganciata alla coerenza con una corretta attività giornalistica, riceve una conferma dalla deposizione resa nell’udienza del 7 maggio 2016 dal teste, il giornalista P. Mieli».

Quanto al’ultimo imputato, Nicola Maio, collaboratore di mons. Vallejo, « occorre osservare che la sua posizione, in relazione ai fatti criminosi dei quali si discute, si evidenzia dagli atti di causa come sostanzialmente marginale». Ben prima che venissero pubblicate, oggi, le motivazioni della sentenza, padre Federico Lombardi, che aveva seguito l’intero processo da direttore della sala stampa vaticana, aveva fornito una sua interpretazione della vicenda.

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