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Per la Corte Europea dei Diritti Umani si può insultare Gesù ma non Maometto

The European Court of Human Rights – fr

Hugues

Lucandrea Massaro - pubblicato il 13/11/18

In fondo il caso Charlie Hebdo è emblematico

Solo pochi giornali in Italia ne hanno parlato, nessuno del cosiddetto progressismo, eppure è una notizia succulenta, da leccarsi i baffi per un certo laicismo nostrano. Per la CEDU (Corte Europei dei Diritti Umani) ha stabilito  (3 novembre) che criticare il Profeta Maometto, il fondatore dell’Islam, costituisce un incitamento all’odio e pertanto la libertà di espressione non viene tutelata. In altri casi saremmo stati anche contenti, è giusto non denigrare la fede, qualunque essa sia, se non fosse per due ordini di motivi.

Precedenti a senso unico

Il primo è la logica, perché non si può criticare il Profeta ma si può ridicolizzare il Cristo? La domanda sorge spontanea perché – come riporta il Foglio – questo è accaduto meno di un anno prima dalla stessa corte:

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha difeso l’uso dei simboli religiosi nelle pubblicità e ha condannato la Lituania per che aveva multato un’azienda che si era servita di Gesù e Maria per vendere vestiti. Secondo i giudici, la multa inflitta per aver “offeso la morale pubblica” ha violato il diritto alla libertà d’espressione. Nella sentenza di Strasburgo si legge che la Corte ritiene che “la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica”. Essa, inoltre, “si estende a idee che scioccano, offendono o disturbano” (30 gennaio).

Ma qual era il caso dibattuto a Strasburgo?

Il caso riguarda una questione nata in Austria. La signora  Elisabeth Sabaditsch-Wolff, una donna austriaca nel 2011 è stata dichiarata colpevole di aver “denigrato gli insegnamenti religiosi” dopo aver tenuto una serie di conferenze circa i pericoli dell’Islam fondamentalista.

Il problemi legali della signora “S” (come indicata dalla CEDU) sono iniziati nel lontano novembre 2009, quando la donna tenne un seminario in tre parti sull’Islam presso il Bildungsinstitut der Freiheitlichen Partei Österreichs, un istituto politico legato al Partito della libertà austriaco (FPÖ) (forza politica che oggi fa parte della coalizione che governa l’Austria insieme ai Popolari, NdR). Un settimanale austriaco, News, infiltrò un giornalista tra i presenti al seminario affinché registrasse i contenuti. In seguito, i legali della rivista consegnarono le trascrizioni alla procura di Vienna come prova dei discorsi di incitamento all’odio contro l’Islam, ai sensi dell’art. 283 del Codice penale austriaco (Strafgesetzbuch, StGB).

Le parole offensive consistevano in un commento espresso dalla signora Sabaditsch-Wolff sul fatto che Maometto era un pedofilo perché aveva sposato sua moglie Aisha quando lei aveva solo 6 o 7 anni. Le reali parole pronunciate dalla signora viennese erano: “Un 56enne e una bambina di 6 anni? Come chiamarlo, se non un caso di pedofilia?

Le accuse formali mosse contro Elisabeth Sabaditsch-Wolff furono archiviate nel settembre 2010 e il suo processo, presieduto da un giudice e senza giuria, ebbe inizio a novembre. Il 15 febbraio 2011, la donna fu ritenuta colpevole di aver “denigrato gli insegnamenti religiosi di una religione legalmente riconosciuta“, ai sensi dell’art. 188 del Codice penale austriaco. Il giudice motivò razionalmente che il contatto sessuale avuto da Maometto con Aisha di 9 anni non poteva essere considerato un atto di pedofilia perché il suo matrimonio con Aisha durò fino alla morte del Profeta. Secondo questa linea di pensiero, Maometto non aveva alcun desiderio esclusivo per le minorenni; era anche attratto donne più grandi perché Aisha aveva 18 anni quando Maometto morì. Il giudice ordinò alla signora Sabaditsch-Wolff di pagare una multa di 480 euro o di scontare una pena alternativa di 60 giorni di reclusione. Inoltre, fu tenuta al pagamento delle spese processuali (Gatestone Institute).

Successivamente la donna ha impugnato la sentenza presso la Corte d’Appello e poi la Corte Suprema austriaca sempre senza esito. Fu allora che la donna decise di rivolgersi direttamente alla CEDU. La Cedu esamina le domande relative alle violazioni dei diritti civili e politici sanciti nella Convenzione.

Basandosi sull’art. 10 (libertà di espressione) della Convenzione, la signora Sabaditsch-Wolff si è lamentata del fatto che i tribunali austriaci non esaminarono la sostanza delle sue osservazioni tenuto conto del suo diritto alla libertà di espressione. Se lo avessero fatto, ella ha arguito, non le avrebbero considerate come meri giudizi di valore, ma come giudizi di valore basati sui fatti. Inoltre, le critiche da lei mosse all’Islam si inserivano nel contesto di una discussione obiettiva e vivace che contribuì a promuovere un dibattito pubblico e non avevano lo scopo di diffamare Maometto. La signora Sabaditsch-Wolff ha anche aggiunto che i gruppi religiosi dovevano tollerare anche aspre critiche.

La Cedu ha però stabilito che gli stati potrebbero limitare il diritto alla libertà di espressione sancito dall’art. 10 della Convenzione, se quanto espresso “è suscettibile di incitare all’intolleranza religiosa” e “rischia di turbare la pace religiosa nel loro paese”.

Una sentenza pilatesca

Qui si entra un po’ nel tecnico però la questione vale lo sforzo. L’articolo 10 della Convenzione, lo stesso a cui si è appellata la signora “S” nel suo ricorso, è molto diversa dal suo omologo statunitense (Il Primo Emendamento). A differenza di quest’ultimo esso non ha sempre garantito un’ampia tutela della libertà d’espressione soprattutto nei casi che hanno riguardato la religione. Ciò è dovuto al ruolo che la dottrina del margine di apprezzamento statale (una dottrina giuridica, Ndr) ha avuto nell’ambito della giurisprudenza della CEDU. Ma cosa significa? In breve: di fronte al problema di conciliare le esigenze di libertà individuale con quelle della sicurezza pubblica, la stessa Cedu ha ritenuto spesso di dare agli Stati membri l’ultima parola, ritenendo che essi sappiano meglio della Corte se il pericolo sociale è a rischio di esplosione o meno. Di conseguenza la motivazione della Corte è che i tribunali austriaci avevano ragione perché il rischio di infrangere la pace sociale sono maggiori di quelli di multare un singolo. In particolare la CEDU ha teso – nel tempo – a dare più forza alla libertà di stampa (restringendo il margine) rispetto a quando essa si occupa di temi di interesse generale, ma è molto restia a concedere spazio alla suscettibilità di una parte importante della popolazione in materia di religione o di morale (dilatando questo margine). Ammettendo involontariamente – se uniamo le due sentenze quella sulla situazione lituana e quella austriaca – che è lecito non preoccuparsi dei sentimenti religiosi dei cristiani, ma non è altrettanto lecito offendere quelli dei musulmani. Evidentemente il caso Charlie Hebdo pesa ancora…

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