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Inascoltati vescovi e Papa: alla Camera si vota il suicidio assistito

EUTHANASIA

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Gelsomino Del Guercio - pubblicato il 10/12/21

Il disegno di legge avanza. Dopo l'approvazione in Commissione, il 13 il testo va in aula. Un emendamento favorisce l'obiezione di coscienza. Un altro rende impunibile chi in passato ha aiutato a morire una persona

La Camera dei Deputati spalanca le porte al suicidio assistito. Inascoltati gli appelli dei vescovi e del Papa che avevano invitato il Parlamento italiano a riflettere sulla possibilità di incentivare le cure palliative agli ammalati, in alternativa al suicidio assistito, che è la prima forma di eutanasia che approda in Italia. 

«Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera – scrive l’Ansa (9 dicembre) – hanno approvato il ddl sul suicidio assistito, di attuazione della sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019. Il testo va in aula lunedì prossimo 13 dicembre». Questo il comunicato perentorio della Camera. 

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AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE / AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE

Nessuna punizione per chi ha favorito il suicidio assistito

Un emendamento al ddl, peraltro, prevede che non è punibile chiunque sia stato condannato, «anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti delle condizioni della presente legge e la volontà libera informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata». Un emendamento “salva Cappato”, poiché ci riporta alla mente il caso di Dj Fabo aiutato a morire in Svizzera dal leader dei Radicali.  

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Sì all’obiezione di coscienza

Un altro emendamento favorisce, invece, l’obiezione di coscienza per i sanitari che non vogliono praticare il suicidio assistito. 

«Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione».

La dichiarazione da fare

«La dichiarazione dell’ obiettore – si legge nell’emendamento – deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento» di attuazione della legge, «al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente».

«L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta – si legge ancora nel testo approvato – anche al di fuori dei termini di cui al comma uno, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

L’esonero del personale sanitario

L’ obiezione di coscienza – precisa ancora l’emendamento – «esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie, dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente diretta al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento».

Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati – stabilisce infine l’emendamento – «sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La Regione ne controlla e garantisce l’attuazione».

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