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Qual è l’iter di un processo di canonizzazione?

John Paul II shrine prepares for canonization with joy – ar

Jeffrey Bruno

Vanderlei de Lima - pubblicato il 29/12/21

La beatificazione dà il diritto di culto pubblico nelle regioni legate al beato. Nel caso di un martire si dispensa dal miracolo

Di fronte al dubbio di alcuni fedeli sull’iter di un processo di canonizzazione nella Chiesa cattolica, abbiamo elaborato questo contributo.

Quando qualcuno muore in fama di santità, qualunque fedele può, trascorsi cinque anni da quella morte (anche se il Papa ha il permesso di dispensare da quel lasso di tempo), chiedere al vescovo della diocesi in cui la persona è morta, attraverso un postulatore – esperto in Storia, Spiritualità e Diritto Canonico –, l’apertura del processo di canonizzazione, ovvero l’iscrizione nel canone o catalogo dei santi.

Testimoni

Insieme alla richiesta (“libello”), vengono presentati al vescovo una biografia o almeno un resoconto cronologico del defunto in odore di santità, i suoi scritti – ove siano presenti – e una lista dei nomi dei testimoni che possono deporre nel processo, a livello diocesano, nell’occasione opportuna.

Se non c’è nulla contro la persona da analizzare, il vescovo chiede – inviando i dati a sua disposizione alla Congregazione delle Cause dei Santi a Roma – un documento chiamato Nihil Obstat (Nulla osta). Il presule ricorre anche alla Conferenza Nazionale dei Vescovi, o almeno a quella regionale di cui fa parte, e chiede il parere dei fratelli nell’episcopato circa la plausibilità di aprire o meno il processo.

Tribunale

Se questo viene aperto, il vescovo istituisce un tribunale (composto da delegato episcopale, promotore di giustizia, notaio…), in genere con sede nella curia diocesana, e passa a studiare il caso con tutto il materiale possibile che si possa raccogliere, come anche con l’audizione dei testimoni de visu (su quello che hanno visto) e de auditu (su ciò che hanno sentito). In questa fase, ha luogo anche l’esumazione del corpo dell’individuo in questione, chiamato allora dalla Chiesa “Servo di Dio”, perché se ne verifichi l’esistenza e si ottengano delle reliquie. Questa è la fase diocesana.

Fase romana

Terminata questa tappa, si passa alla fase romana, che si verifica necessariamente a Roma, dove la Congregazione delle Cause dei Santi riceve il materiale inviato, lo studia e gli dà un decreto di validità se rispetta i requisiti. Viene nominato un relatore della Congregazione perché, partendo dai dati già validati e da altri nuovi acquisiti, si elabori un documento chiamato Positio per verificare che il Servo di Dio abbia praticato le virtù teologali (fede, speranza e carità) e cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza), l’umiltà e i consigli evangelici (povertà, castità e obbedienza) in grado eroico, e se ha avuto fama di santità in vita, nella morte e dopo la morte o se è martire (è stato assassinato in odio alla fede).

Voti

Pronta la Positio, si attende che venga valutata dai teologi della Congregazione per le Cause dei Santi, che le possono dare tre tipi di voto: positivo (è approvata), sospensivo (servono spiegazioni più dettagliate su un punto) o negativo (dev’essere ristudiata o rielaborata). In presenza di voti positivi, passa ai cardinali e ai vescovi della Congregazione, che la studiano con attenzione e procedono con la stessa forma di votazione. Se i pareri sono positivi, la causa passa all’analisi del Papa, che approvandola dà al Servo di Dio un nuovo titolo, quello di Venerabile.

Santo Padre

Dopo questo iter, e in presenza di una cura scientificamente inspiegabile durante l’analisi medica, la Chiesa agisce, nella Congregazione per le Cause dei Santi, come ha fatto nella Positio sulle virtù e la fama di santità. Se i voti sono positivi, il caso passa al Santo Padre, che può allora dichiarare che si è verificato un miracolo di Dio per l’intercessione del Venerabile, stabilendo la data per la sua beatificazione. La cerimonia è presieduta dal Papa stesso o da un suo legato – di regola il cardinale prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi – a Roma o dove ha vissuto o agito il beato. La beatificazione dà il diritto di culto pubblico nelle regioni legate al beato. Nel caso di un martire si dispensa dal miracolo.

Con un altro miracolo – ora richiesto anche per un martire dopo la data di beatificazione – il beato diventa santo, venendo venerato in tutta la Chiesa.

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causa di canonizzazioneiter beatificazione
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