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Il ddl Zan arriva in Senato: quali sono le critiche?

cubes spelling the word transgender

Photo by Sharon McCutcheon via Pexels

Lucandrea Massaro - pubblicato il 28/04/21

Il progetto di legge per difendere dalla discriminazione omosessuali e trans presto calendarizzato. Per la CEI ci sono ancora dubbi e pregiudiziali da sciogliere prima di approvarlo.

Passata in commissione Giustizia con un voto di 13 a 11, il discusso ddl Zan – già approvato alla Camera nel novembre scorso – approderà presto alla discussione del Senato. Questa è già di per sé una accelerazione rispetto all’apparente limbo in cui la legge sembrava ferma dopo il cambio di Governo e la conseguente uscita di scena di Giuseppe Conte e l’ingresso di Mario Draghi e la nuova maggioranza che lo sostiene (che comprende anche Lega e Forza Italia). Proprio il centrodestra è stato il più accanito avversario della legge, con il Senatore Pillon in prima fila. La CEI, già perplessa dopo il passaggio alla Camera ha stamane ribadito la sua posizione con un breve comunicato stampa:

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 26 aprile, coerentemente a quanto già espresso nel comunicato del 10 giugno 2020, nel quadro della visione cristiana della persona umana, ribadisce il sostegno a ogni sforzo teso al riconoscimento dell’originalità di ogni essere umano e del primato della sua coscienza. Tuttavia, una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna.

e ancora

In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative.

ribadendo con forza che

Il pensiero va in particolare ai nostri fratelli e sorelle, alle nostre figlie e ai nostri figli, che sappiamo esposti anche in questo tempo a discriminazioni e violenze. Con Papa Francesco desideriamo ribadire che «ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza» (Amoris Laetitia, 250).

e ribadendo la posizione del Magistero

Alla luce di tutto questo sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l’unicità della famiglia, costituita dall’unione dell’uomo e della donna, e riconosciamo anche di doverci lasciar guidare ancora dalla Sacra Scrittura, dalle Scienze umane e dalla vita concreta di ogni persona per discernere sempre meglio la volontà di Dio.

Ma la posizione della Chiesa non è isolata, anche tra coloro che pure vogliono una legge contro la discriminazione delle persone trans o omosessuali, ci sono diverse e ponderate perplessità, e sebbene il dibattito pubblico sia stato spesso a senso unico, lentamente nelle ultime settimane anche il punto di vista divergente di parte del mondo progressista, legato ad ambienti femministi, ha trovato spazio. Singolarmente tra i pochi giornali a dare spazio e rilievo ad un dibattito pluralistico, Avvenire, il quotidiano dei vescovi.

Cosa propone il ddl Zan?

Nel progetto di legge a prima firma Alessandro Zan (deputato del PD e omosessuale a sua volta) lo scopo sarebbe quello di istituire: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, una definizione ampia che non si limita alla cosiddetta comunità Lgbtqi. Nel Ddl Zan è specificato – e si viene alla parte più controversa del provvedimento, le definizioni giuridiche – che “per sesso si intende il sesso biolo­gico o anagrafico; per genere si intende qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l’i­dentificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.

Cosa succede se viene approvato il ddl Zan?

In caso di approvazione verrebbero istituiti nuovi reati punibili oltre che l’istituzione di una giornata nazionale contro le discriminazioni (il 17 maggio) e lo stanziamento di 4 milioni di euro all’anno per iniziative di contrasto al fenomeno.

Tra le pene previste c’è la reclusione fino a 18 mesi oppure una multa fino a 6.000 euro per chi commette atti di discriminazione fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità”; infine il carcere fino a 4 anni per chi istiga o commette violenza per i medesimi motivi; la reclusione fino a 4 anni per chi partecipa o aiuta organizzazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi (PolicyMaker).

Le critiche al ddl Zan

I punti di vista sono molteplici, da chi non ritiene affatto che serva una legge ad hoc sul modello della Legge Mancino che tutela contro la discriminazione di nazionalità, razza, etnia e credo religioso, a chi pur approvando – e in taluni casi avendone in passato proposto di simili – ritiene che la formulazione sia errata o inefficace. Ecco alcuni esempi:

Paola Concia (già parlamentare del PD e attivista omosessuale) dice:

In quanto omosessuale, faccio parte delle ‘minoranze’ che la legge intende tutelare. Ma suggerisco all’onorevole Alessandro Zan (del Pd, relatore della proposta di legge, ndr) di evitare di inserire nella lista delle categorie meritevoli di particolare tutela le donne, perché non sono una minoranza bensì la metà della popolazione. Chiedo insomma che la categoria delle discriminazioni legate al sesso esca dal testo, non perché la misoginia non esista, ma perché si possono utilizzare o mettere a punto altri strumenti legislativi.

e suggerisce di togliere il sesso dai motivi di discriminazione, optando per una legge ad hoc per la tutela delle donne, ma ritiene che il Paese “bisogno di una legge che contrasti i reati d’odio contro omosessuali e transessuali. La Legge Zan può assolvere questo compito, purché venga alleggerita e si trovi la più onorevole delle mediazioni”.

Paola Valente, parlamentare PD e Presidente della Commissione d’inchiesta sul Femminicidio e avvocata, ritiene che

Il Codice penale necessita di tassatività e determinatezza per evitare problemi di applicazione. Anche per questo, avrei evitato un elenco che nelle intenzioni è dettagliato (Misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, ndr), ma che in realtà potrebbe risultare complicato interpretare e applicare in fase di giudizio. Prendiamo l’espressione “identità di genere”: rischia di creare da una parte problemi di applicazione della norma. 

Anche per la parlamentare le donne meriterebbero un percorso legislativo separato, perché – spiega – le origini delle discriminazioni verso le donne sono diverse:

La violenza contro le donne è frutto di una asimmetria di potere nell’ambito di una relazione, come fotografa bene anche la Convenzione di Istanbul. La radice non è il disprezzo dell’altro o della differenza, come nell’omofobia, bensì l’atteggiamento possessivo e proprietario. Tenere insieme in una legge contro l’omofobia anche la violenza contro le donne rischia di generare confusione e complicare il percorso per sistematizzare tutte le norme in materia in un unico testa, lavoro oggi quanto mai necessario.

La parlamentare napoletana è poi convinta che il ddl Zan non sarà una legge “bavaglio” che mette a repentaglio la libertà d’opinione, tuttavia non è questo il pensiero della professoressa Francesca Izzo, tra le fondatrici di “Se Non Ora Quando“, femminista, è stata parlamentare col PDS e ha lasciato il PD nel 2018 in polemica sul tema della surrogazione di gravidanza. Sull’Huffington Post ha scritto, in una lettera aperta ad alcuni senatori del centrosinistra:

Nel testo della legge Zan, con un balzo all’indietro, vengono di nuovo ricondotte a uno dei tanti gruppi e sottogruppi che costellano la variamente svantaggiata umanità. Non solo ma con l’uso del termine “identità di genere” si dà alle donne un altro colpo e non da poco. Con questa espressione si intende affermare e legittimare che l’attribuzione dell’identità sessuale di una persona(uomo/donna) si fonda sulla semplice manifestazione della sua volontà soggettiva, indipendentemente dal suo sesso. Per essere chiara: un uomo, con il suo integro apparato genitale, basta che dichiari la sua volontà di essere donna per ottenere tale riconoscimento e vi. Le conseguenze sono davvero paradossali. Uomini transgender possono esigere di usufruire delle pari opportunità, di partecipare alle competizioni femminili, di accedere a luoghi e spazi riservati alle donne. Inoltre, in base al dettato della legge Zan, chiunque rivendicasse la differenza tra una donna di sesso femminile e una donna di gender femminile potrebbe essere accusato di omotransfobia, come accade già nei paesi in cui sono in vigore norme simili. Le cronache ne sono piene.

E prosegue tenendo alta l’attenzione sul tema spinoso della definizione – tutt’altro che univoca – di “identità di genere” che nell’ordinamento italiano ha implicazioni diverse da quelle dei promotori della legge:

Da parte dei sostenitori della legge si dice che già nel nostro ordinamento è presente la dicitura “identità di genere”. Non è così. Nelle leggi (1982 e 1985)e nelle sentenze della Corte (2015 e 2017) il transessualismo nelle sue diverse manifestazioni è sempre in rapporto al concetto di identità sessuale e di diritto all’identità sessuale. C’è la possibilità di ottenere la modifica dei documenti senza un intervento chirurgico purché “il passaggio sia serio e univoco, si esprima in una «oggettiva transizione dell’identità di genere» (sent. 180/2017, ma già 221/2015). Secondo la nostra cultura costituzionale, la nozione di identità di genere presuppone quella di sesso e di identità sessuale.

Quanto alla Convenzione di Istanbul, evocata a sostegno delle formulazioni del ddl, basterebbe rileggere l’art. 3 con le sue precise definizioni per rendersi conto che non c’entra nulla con la materia trattata nel disegno di legge.

E propone di sostituire questa nozione con quella di “identità transessuale“. Su un crinale simile, si muove anche la critica del giurista esperto di biogiuridica, Aldo Vitale, su Avvenire annota che:

Le distinzioni introdotte dall’art. 1 riflettono realmente la natura umana, o costituiscono soltanto il tentativo di giuridificazione di costruzioni ideologiche, che come tali sono soltanto socialmente – ma non già giuridicamente o scientificamente – determinate? Non sarebbe la prima volta che in seguito a una scelta esclusivamente politica, priva di rilievo scientifico, si introducono nel campo del diritto norme che non riflettono la realtà naturale, bensì quella artificiale. Delle due l’una: o è evidente che le distinzioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere sono pre-esistenti al diritto, tanto da meritare riconoscimento e addirittura tutela dalla sanzione penale, e allora però non necessitano di una apposita definizione ex lege; oppure quelle nozioni, poiché hanno bisogno di una esplicita costituzione legale, non esistono in natura e non pre-esistono al diritto, e quindi non possono essere artificiosamente introdotte dalla legge, al fine di creare una base fittizia su cui edificare una nuova – o estendere una precedente – fattispecie penale.

E ancora

In questo scenario non è chiaro come si possa conoscere, da parte di soggetti esterni che non intendano incorrere in atti illeciti discriminatori, quale sia la reale ‘identità di genere’ di un soggetto che non ha effettuato o concluso il percorso di transizione, avendone una soltanto ‘interiorizzata’. Non è chiaro se all’interno di tale definizione debbano ricomprendersi, per esempio, gli eventuali minori prepuberi con disforia di genere.

Anche la giornalista e femminista Marina Terragni, in prima linea da tempo sulle questioni che oppongono una parte del femminismo dal movimento cosiddetto “queer” o “transfemminista” si domanda:

Sul tema della libera espressione del pensiero si è detto molto, ma le rassicurazioni restano insufficienti: Zan dice che la legge «Serve a instillare un atteggiamento di rispetto»; un’altra firmataria del ddl Alessandra Maiorino, ha dichiarato che parlare contro i “due padri” sarà crimine d’odio. Anche ammettendo le migliori intenzioni del legislatore: cosa capiterà quando la clava penale sarà armata? Procure intasate e totale discrezionalità dei giudici?

Nel frattempo il capogruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone, sembra aprire ad una discussione su alcuni emendamenti alla norma, cosa accadrà adesso dipenderà da un lato dagli equilibri politici che reggono il Governo Draghi, dall’altra dalla capacità della società civile di farsi sentire e fare pressioni in un senso o nell’altro.

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